Iniziativa popolare federale 'Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista - Più crescita per la Svizzera!'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 30a Diritto di ricorso delle associazioni (nuovo)

Il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio secondo gli articoli 74-79 è escluso in caso di:

a. atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari federali, cantonali o comunali;

b. atti normativi, decreti e decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizioni transitorie dell'articolo 30a (Diritto di ricorso delle associazioni)

1 L'articolo 30a entra in vigore al più tardi alla fine dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

2 Il Consiglio federale può anticiparne l'entrata in vigore.

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Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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