L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 30a Diritto di ricorso delle associazioni (nuovo)
Il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio secondo gli articoli 74-79 è escluso in caso di:
a. atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari federali, cantonali o comunali;
b. atti normativi, decreti e decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 2 (nuovo)
2. Disposizioni transitorie dell'articolo 30a (Diritto di ricorso delle associazioni)
1 L'articolo 30a entra in vigore al più tardi alla fine dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.
2 Il Consiglio federale può anticiparne l'entrata in vigore.