Le legalizzazioni potranno essere ottenute solo per via postale.
Per la procedura specifica, si prega di consultare il Promemoria (PDF) per la legalizzazione dei documenti qui di seguito.
La Sezione personale, finanze, controlling della Cancelleria federale è responsabile dell'autenticazione di firme autografe apposte a un documento. L'autenticazione concerne la firma, non il contenuto del documento.
Informazioni generali
Sono autenticate le firme apposte a un documento dalle unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle rappresentanze estere in Svizzera, dalle cancellerie di Stato dei Cantoni e dalle organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese (articolo 8 dell'ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale, RS 172.210.10).
Certificazione tramite postille
Gli Stati che applicano la cosiddetta Convenzione dell'Aia, che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, dispensano vicendevolmente dall'autenticazione gli atti degli altri Stati contraenti (articolo 2 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, RS 0.172.030.4). Per tali Stati la certificazione è valida mediante apposizione di una postilla.
Per tutti gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aia si applica la normale attestazione senza postilla, per cui è necessaria un'ulteriore autenticazione consolare.
Testi e documentazioni
Promemoria Legalizzazione di documenti da parte della Cancelleria federale (PDF, 286 kB, 14.03.2023)
Responsabile
Contatto
Cancelleria federale LegalizzazioniGurtengasse 5
3003 Berna
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