Basi legali

Le basi legali sono date dalla Costituzione federale, dalla legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e dall’ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale.

Cancelleria federale:

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Legge federale sui diritti politici (LDP)

Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

Ordinanza del 17 novembre 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl)

Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
Articolo 2: Amministrazione federale
Articolo 10a: Portavoce del Consiglio federale
Articolo 15: Procedura di corapporto
Articolo 30-34: Il cancelliere o la cancelliera
Articolo 40: Informazione
Articolo 52: Coordinamento a livello governativo
Articolo 54: Conferenza dei responsabili dell’informazione
Articolo 57a-57g: Commissioni extraparlamentari
Articolo 58: Sede ufficiale

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)

Ordinanza sulla procedura di consultazione del 17 agosto 2005 (Ordinanza sulla consultazione, OCo)

Ordinanza del 14 novembre 2012 sui servizi linguistici dell'Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)

Ordinanza del 30 gennaio 1991 sull’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione

Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull’organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)

Cancelliere:

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Articolo 145: Durata del mandato
Articolo 162: Immunità
Articolo 168: Elezioni
Articolo 179: Cancelleria federale

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)
Articolo 161: Partecipazione del cancelliere della Confederazione

Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
Articolo 1: Governo
Articolo 16: Convocazione delle sedute
Articolo 18: Presidenza e partecipanti
Articolo 30-34: Il cancelliere o la cancelliera
Articolo 53: Conferenza dei segretari generali
Articolo 59: Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione
Articolo 60: Incompatibilità professionali
Articolo 61: Incompatibilità familiari
Articolo 61a: Immunità

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Ulteriori informazioni

https://www.bk.admin.ch/content/bk/it/home/la-cancelleria-federale/basi-legali.html