Iniziativa popolare 'Istituzione della pensione popolare'

L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:

I

L'articolo 34quater della Costituzione federale è sostituito dalla disposizione seguente:

1La Confederazione istituisce, per via legislativa e collaborando con i Cantoni, un'assicurazione generale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprendente un'assicurazione obbligatoria di base e un'assicurazione completiva.

2Le prestazioni dell'assicurazione di base devono essere calcolate in modo che le rendite intere coprano almeno il fabbisogno vitale stabilito nella legge; va inoltre garantita la conservazione del loro potere d'acquisto. Le rendite massime non devono eccedere il doppio dell'ammontare delle rendite minime.

3I prestatori d'opera, la cui rendita dell'assicurazione di base non copre il 60% del reddito determinante del loro lavoro, devono beneficiare dell'assicurazione completiva. Le rendite dell'assicurazione di base e dell'assicurazione completiva devono complessivamente costituire almeno il 60% del reddito determinante del lavoro. Il guadagno assicurabile massimo nell'assicurazione completiva ammonta a due volte e mezzo il reddito medio generale del lavoro.

4Gli istituti di previdenza, che forniscono almeno le stesse prestazioni dell'assicurazione completiva federale e garantiscono pienamente il libero passaggio come anche la conservazione del potere di acquisto delle loro rendite, devono essere riconosciuti come istituzioni dell'assicurazione completiva.

5Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente possono affiliarsi facoltativamente all'assicurazione completiva federale.

6Le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni a favore dell'assicurazione di base non devono essere complessivamente inferiori a un terzo né superiori alla metà del totale degli oneri di tale assicurazione. Nel caso di prestatori d'opera, i necessari contributi, previa deduzione delle prestazioni federali e cantonali a favore dell'assicurazione di base son pagati per due terzi dal datore di lavoro.

7I proventi complessivi dell'imposizione fiscale del tabacco e la quota federale all'imposizione fiscale delle bevande distillate devono essere utilizzati per i sussidi federali all'assicurazione di base.

8Il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria federale completiva avviene mediante contributi dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, nel rapporto di 2 a 1.

9La legislazione disciplina ogni altro particolare.

II

Disposizioni transitorie:

1Le nuove prestazioni dell'assicurazione di base entrano in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo costituzionale.

2L'assicurazione completiva dev'essere attuata compiutamente al più tardi tre anni dopo l'accettazione dell'articolo costituzionale.

III

L'articolo 32bis capoverso 9, ultimo periodo, della Costituzione federale è modificato come segue:

L'altra metà dei proventi netti resta alla Confederazione e deve essere utilizzata conformemente all'articolo 34quater.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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