Iniziativa popolare 'Protezione delle acque dall'inquinamento'

L'iniziativa ha il seguente tenore:

I cittadini sottoscritti, aventi diritto di voto chiedono, per mezzo di una iniziativa popolare secondo l'articolo 121 della Costituzione federale che:

  1. L'articolo 24 quater della Costituzione federale che, nel suo tenore attuale, è conosciuto in questi termini:

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative per proteggere dall'inquinamento le acque superficiali e sotterranee. L'esecuzione di tali disposizioni è riservata ai Cantoni, sotto l'alta vigilanza della Confederazione,

sia abrogato e sostituito col nuovo articolo 24 quater seguente:

La Confederazione emana le disposizioni legislative per la protezione efficace e duratura delle acque superficiali e sotterranee tanto dall'aspetto qualitativo quanto da quello quantitativo, contro ogni causa pregiudizievole; in particolare adotta le misure utili per vietare o limitare la fabbricazione, l'importazione e l'uso dei prodotti pericolosi per la purezza delle acque.

I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione delle disposizioni prese dalla Confederazione, sotto la sua sorveglianza e sotto riserva di controllo federale sulla importazione in Svizzera dei prodotti nocivi alla purezza delle acque. In caso di inazione dei Cantoni, la Confederazione prende tutte le misure necessarie al loro posto ed a loro carico.

La Confederazione facilita l'esecuzione delle misure miranti alla protezione delle acque nei modi seguenti:

  1. Accordando prestiti a lunga scadenza e a basso interesse per la posa di collettori e la costruzione di installazioni utili alla protezione delle acque, nonché per l'epurazione delle acque luride e l'eliminazione dei residui e dei rifiuti solidi; l'interesse di questi prestiti non potrà in nessun caso superare la misura del 3,5 per cento annuo.
  2. Accordando, per lo stesso scopo dei sussidi, il cui ammontare è subordinato alla capacità finanziaria dei Cantoni e dei Comuni, ma che non possono essere inferiori al 20 per cento né superiori al 60 per cento della spesa totale.
  3. La Confederazione incoraggia, sia mediante proprie iniziative sia sostenendo l'attività di terzi, le ricerche nel campo della protezione delle acque, come pure gli studi metodici delle acque superficiali e sotterranee.
  4. Le disposizioni transitorie della Costituzione federale siano completate con un articolo 9 del seguente tenore:

È concesso un periodo di dieci anni ai Cantoni, a far tempo dall'entrata in vigore della presente norma, per prendere, nel quadro della legislazione federale e sotto l'alta vigilanza della Confederazione, tutte le misure necessarie al fine di assicurare una protezione efficace sia per le acque di superficie sia per quelle sotterranee, contro la polluzione e altre alterazioni.

Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della presente norma, i sussidi federali calcolati sulla base del nuovo articolo 24 quater, saranno ridotti del 5 per cento annuo per ogni anno completo trascorso prima dell'entrata in funzione dell'impianto.

Il presente articolo è applicabile per analogia agli impianti costruiti per soddisfare nuovi bisogni.

Le prescrizioni dettate dall'articolo 24 quater nuovo si applicano agli impianti al servizio delle acque che siano entrati in funzione dopo il primo gennaio 1957.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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