Iniziativa popolare ' Assicurazione invalidità'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, facendo uso del diritto di iniziativa garantito dall'art. 121 della Costituzione federale, guidati dalla convinzione che sia urgente dovere sociale assicurare a tutte le persone menomate fisicamente o mentalmente il diritto a rendite di invalidità e ad un ulteriore aiuto, chiedono che la Costituzione federale venga modificata, rispettivamente completata nel seguente modo:

A.

La seconda frase dell'art. 34quater, capoverso 1, della Costituzione federale che è del seguente tenore:”... essa ha facoltà di introdurre più tardi anche l'assicurazione contro l'invalidità”, viene abolita e sostituita dal seguente capoverso 1bis:

La Confederazione istituisce per via legislativa una assicurazione contro l'invalidità. Questa deve garantire alle persone menomate fisicamente o mentalmente un sostentamento sufficiente.

B.

L'art.34quater della Costituzione federale viene completato dalle seguenti disposizioni transitorie:

I. L'introduzione della legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità prevista dall'art. 34quater, capoverso 1bis, della Costituzione federale è da promuovere in modo da poter mettere in vigore tale legge per il 1° gennaio 1958 al più tardi.

Fino all'entrata in vigore di una legge federale per l'assicurazione contro l'invalidità dovrà essere corrisposta agli invalidi bisognosi una rendita transitoria, da prelevarsi dai fondi federali, che garantisca il loro sostentamento. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione a mezzo ordinanza.

Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

Inizio pagina