La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 197 n. 172
17. Riconoscimento dello Stato di Palestina
1 La Svizzera riconosce la Palestina come Stato sovrano e indipendente.
2 Se il riconoscimento dello Stato di Palestina è accettato dal Popolo e dai Cantoni, il Consiglio federale trasmette una corrispondente dichiarazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite entro tre mesi dall’accertamento del risultato della votazione.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.