Iniziativa popolare federale 'Sì a una medicina naturale indipendente'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 118a, rubrica e cpv. 2–6        Medicina complementare e medicina naturale indipendente

2 La medicina naturale non sottostà al controllo da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) né ad alcun organo di controllo dell’industria farmaceutica.

3 Il compito di Swissmedic si limita esclusivamente all’omologazione di pro­dotti farmaceutici.

4 Un organo di controllo indipendente per la medicina naturale è competente per:

  1. la promozione, il controllo e l’omologazione di agenti terapeutici naturali, di complementi alimentari e di prodotti naturali sperimentati;
  2. il coordinamento della formazione dei naturopati, il perfezionamento dei naturopati nonché per l’autorizzazione all’esercizio della profes­sione di naturopata;
  3. la promozione di metodi di cura naturali alternativi;
  4. il sostegno a studi sulla medicina naturale.

5 Il comitato d’iniziativa è responsabile dell’istituzione dell’organo di con­trollo per la medicina naturale nonché dell’assunzione e della gestione del personale di quest’ultimo.

6 I medici possono ricorrere alla medicina naturale senza limitazioni.


[1] RS 101

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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