La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 118a, rubrica e cpv. 2–6 Medicina complementare e medicina naturale indipendente
2 La medicina naturale non sottostà al controllo da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) né ad alcun organo di controllo dell’industria farmaceutica.
3 Il compito di Swissmedic si limita esclusivamente all’omologazione di prodotti farmaceutici.
4 Un organo di controllo indipendente per la medicina naturale è competente per:
- la promozione, il controllo e l’omologazione di agenti terapeutici naturali, di complementi alimentari e di prodotti naturali sperimentati;
- il coordinamento della formazione dei naturopati, il perfezionamento dei naturopati nonché per l’autorizzazione all’esercizio della professione di naturopata;
- la promozione di metodi di cura naturali alternativi;
- il sostegno a studi sulla medicina naturale.
5 Il comitato d’iniziativa è responsabile dell’istituzione dell’organo di controllo per la medicina naturale nonché dell’assunzione e della gestione del personale di quest’ultimo.
6 I medici possono ricorrere alla medicina naturale senza limitazioni.
[1] RS 101