La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art 140 cpv. 1 lett. c e d
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
c. abrogata
d. le leggi federali dichiarate urgenti; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro cento giorni dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
Art 141 cpv. 1 lett. b
Abrogata
Art 165 cpv. 2–3bis
2 Abrogato
3 Abrogato
3bis Le leggi dichiarate urgenti decadono cento giorni dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni.
[1] RS 101