Iniziativa popolare federale 'Il Popolo e i Cantoni decidono delle leggi federali dichiarate urgenti!'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art 140 cpv. 1 lett. c e d

Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

c.         abrogata

d.         le leggi federali dichiarate urgenti; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro cento giorni dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.

Art 141 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art 165 cpv. 2–3bis

Abrogato

Abrogato

3bis Le leggi dichiarate urgenti decadono cento giorni dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni.


[1]              RS 101


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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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