Iniziativa popolare federale 'Nuovo finanziamento delle cure – Diminuire i premi dell’assicurazione malattie! (Iniziativa sul finanziamento delle cure)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 117a cpv. 3

3 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a un’offerta di cure di qualità. La Confederazione riconosce e promuove l’offerta di cure come componente fondamentale delle cure mediche di base. Essa finanzia l’offerta di cure; sono eccettuate le prestazioni di vitto e alloggio fornite in case di cura e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.

1 RS 101

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Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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