L'art. 34bis della Costituzione federale riceve la seguente aggiunta:
Art. 34bis
Col concorso dei Cantoni, per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione, e impiegando all'uopo il ricavo netto del monopolio del tabacco, la Confederazione procura gratuitamente alla popolazione il consiglio e l'assistenza del medico come pure i rimedi necessari. Essa accorda inoltre ai Cantoni dei sussidi per la cura gratuita degli indigenti negli ospedali e per la creazione di questi.
La Confederazione introduce il monopolio del tabacco, consistente nel diritto esclusivo di fabbricare, vendere ed importare il tabacco greggio e quello manifatturato; essa può inoltre emanare delle disposizioni legislative sui surrogati del tabacco. Il prezzo dei tabacchi e zigari di qualità inferiore non dovrà essere aumentato per effetto del monopolio.
La legislazione federale favorisce la cultura e la fabbricazione del tabacco all'interno; essa determina in quale misura gli organi dei Cantoni avranno da cooperare all'amministrazione del monopolio del tabacco.
I Cantoni che prima del 1893 riscuotevano un'imposta sulla fabbricazione e la vendita del tabacco, riceveranno una congrua indennità per la soppressione di tale imposta.
L'art. 31 a e d della Costituzione federale riceve la seguente redazione:
Art. 31 a e d
La libertà di commercio e d'industria è garantita in tutta l'estensione della Confederazione
Sono riservati:
La regalia del sale e delle polveri, il monopolio dei tabacchi e i dazi federali;
Le misure di polizia sanitaria contro le epidemie e le epizoozie, come pure le istituzioni per la cura medica gratuita.