Iniziativa popolare federale 'Previdenza professionale – Lavoro invece di povertà'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 113 cpv. 3bis

3bis Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati per tutti gli assicurati sulla base della stessa aliquota, indipendentemente dall’età. Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno di età.

1 RS 101

Ultima modifica 26.05.2023 16:20

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