La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 113 cpv. 3bis
3bis Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati per tutti gli assicurati sulla base della stessa aliquota, indipendentemente dall’età. Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno di età.
1 RS 101