La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 93 cpv. 2–6
2 Ex cpv. 3
3 La Confederazione mette periodicamente all'asta concessioni per la radio e la televisione.
4 La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti.
5 La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni.
6 In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 3–6
1 Se l'entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.
2 Se l'articolo 93 capoversi 3–6 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione.
3 Alla data d'entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.