La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 82 cpv. 4-6 (nuovi)
4 La Confederazione emana prescrizioni sulle limitazioni di velocità nell’ambito della circolazione stradale.
5 La velocità massima è di 130 km/h sulle autostrade e di 100 km/h sulle strade principali fuori delle località.
6 La velocità massima all’interno delle località è di 50 km/h. Se le condizioni lo consentono, può essere stabilita una velocità superiore.
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1 RS 101