L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I sottofirmati cittadini svizzeri, domandano che l'art. 89, secondo capoverso, della Costituzione federale sia così formulato:
Art. 89 cpv. 2
Tutte le leggi federali, come pure le risoluzioni federali di carattere obbligatorio generale debbono essere sottoposte al popolo per l'accettazione o per il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30,000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure da 8 cantoni.
Solo le leggi e le risoluzioni federali votate nell'interesse del popolo lavoratore dai ¾ dei membri presenti alle Camere federali possono essere sottratte alla votazione popolare.