iniziatiav popolare 'Assicurazione contro la disoccupazione'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

i sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto presentano la domanda seguente:

Alla Costituzione federale è aggiunto il seguente articolo 34quinquies:

Art. 34quinquies

La Confederazione promuove l'assicurazione contro la disoccupazione, tenendo conto delle casse di disoccupazione esistenti; essa ha la facoltà di emanare, in via legislativa, delle prescrizioni uniformi.

La Confederazione corrisponde alle casse di disoccupazione riconosciute un sussidio in ragione del 35 percento delle loro prestazioni. Nel caso di disoccupazione intensa, questo sussidio va aumentato adeguatamente ed in proporzione agli oneri delle singole casse; esso non deve superare, di regola, la metà delle prestazioni di ogni cassa. La legislazione federale fissa la partecipazione finanziaria minima dei cantoni alle casse di disoccupazione. I sussidi pubblici possono essere graduati soltanto in base all'ammontare delle prestazioni della cassa ed all'estensione della disoccupazione.

Di regola, le casse d'assicurazione contro la disoccupazione dovranno coprire almeno un quinto delle prestazioni mediante premi pagati dagli assicurati e concedere a questi ultimi 90 giorni d'indennità di disoccupazione all'anno dopo che abbiano versato i premi durante sei mesi.

La Confederazione può completare l'assicurazione dei disoccupati con ulteriori provvedimenti nel campo dell'assistenza dei disoccupati e decretare in via legislativa prescrizioni uniformi.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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