Iniziativa popolare federale 'Disattivare le centrali nucleari'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 90 cpv. 2 (nuovo)

L'esercizio di centrali nucleari è vietato.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'articolo 90 (Energia nucleare)

Al più tardi entro sette anni dall'accettazione dell'articolo 90 capoverso 2 le centrali nucleari esistenti sono disattivate.

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1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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