La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 67a (nuovo) Formazione musicale
1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.
2 La Confederazione stabilisce i principi per l'educazione musicale nelle scuole, l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.