Iniziativa popolare 'Protezione dell'esercito e provocatori esteri'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

i sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che siano introdotti nella Costituzione federale i seguenti articoli 22bis e 70bis:

Art. 22bis

Chiunque, sia davanti ad un'adunanza o ad un assembramento di persone, sia per mezzo della stampa o di scritti od immagini riprodotti in altro modo, oppure della radiofonia o del grammofono, provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione,

chiunque, nelle medesime condizioni, lancia o divulga affermazioni ch'egli sa essere false e che sono tali da discreditare lo esercito,

chiunque incita una persona obbligata al servizio personale, alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione,

è punito con la detenzione e, nei casi meno gravi, con la multa.

La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole abbia provocato o incitato alla sedizione o ad atti preparatori per la sedizione.

L'organizzazione giudiziaria militare e la giurisdizione dei tribunali militari sono applicabili.

Art. 70bis

Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero atti ufficiali a nome di uno Stato estero,

chiunque fa sul territorio svizzero, nell'interesse di un governo estero o di autorità estere, un servizio d'informazioni relativo all'attività politica di persone o di partiti, chiunque arruola altre persone per un siffatto servizio o lo favoreggia, è punito con la detenzione o, in casi gravi, con la reclusione. Gli stranieri sono inoltre espulsi.

È in particolare considerato come circostanza aggravante l'avere incitato ad azioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera ovvero l'aver dato false informazioni di questa natura.

Le disposizioni generali del Codice penale federale sono applicabili.

I reati saranno giudicati dalla Corte penale federale in quanto il Consiglio federale non ne deferisca l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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