Iniziativa popolare federale 'per l'abolizione della caccia'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 79 Pesca e caccia

1 La Confederazione vieta la caccia nonché la pesca amatoriale e la pesca sportiva in tutto il territorio nazionale e prevede pertinenti sanzioni.

2 Essa disciplina la pesca professionale e provvede alla conservazione della diversità delle specie di pesci, di mammiferi selvatici e di volatili.

3 La Confederazione provvede affinché attraverso il Paese vi sia un corridoio longitudinale per la selvaggina. Essa disciplina l’impiego dei guardiacaccia in caso di malattia o di epizoozia nonché in caso di infortuni subiti o causati da animali selvatici. L’abbattimento dell’animale è permesso solo dopo esaurimento di tutte le alternative che non comportano l’uso della violenza oppure in caso di emergenza.

4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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