Iniziativa popolare federale 'Salvare la foresta svizzera'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 77

1La Confederazione e i Cantoni vegliano affinché le foreste possano svolgere simultaneamente e durevolmente la loro funzione protettrice, economica, sociale e di conservazione della biodiversità. Essi organizzano la manutenzione delle foreste.

2La Confederazione stabilisce i principi applicabili alla protezione delle foreste.

3Promuove le misure di conservazione delle foreste e il risanamento delle foreste danneggiate.

4L'area forestale della Svizzera è protetta nella sua integralità; i dissodamenti sono vietati. La legge può prevedere, mediante compensazione, eccezioni a scopi di utilità pubblica.

5La perennità della copertura boschiva è garantita da una prassi di silvicoltura prossima alla natura; il taglio raso al suolo è vietato.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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