L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 121 cpv. 3 (nuovo)
3Il numero annuo degli immigranti, compresi quelli che presentano domanda d'asilo o il cui allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, non può superare il numero delle persone che hanno lasciato la Svizzera l'anno precedente. Non sono considerati:
- gli Svizzeri all'estero;
- le persone che dimorano in Svizzera per meno di dodici mesi in virtù di un permesso per dimoranti temporanei;
- i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi sulla libera circolazione delle persone;
- i membri dei servizi diplomatici e consolari e delle organizzazioni internazionali.
Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. La legge disciplina i dettagli.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 2 (nuovo)
2. Disposizione transitoria dell'art. 121 cpv. 3 (nuovo)
L'articolo 121 capoverso 3 entra in vigore al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se i necessari adeguamenti legislativi non sono stati operati entro tale termine, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione.