Iniziativa popolare federale 'per un reddito assicurato in caso di malattia (Iniziativa indennità giornaliere)'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34bis a (nuovo)

1La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione per le indennità giornaliere in caso di malattia.

2In merito, si attiene in particolare ai principi seguenti:

  1. l'assicurazione è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Le persone non assicurate obbligatoriamente possono aderirvi a condizioni adeguate;
  2. i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i loro lavoratori presso un assicuratore ammesso dalla legge. La scelta dell'assicuratore deve essere effettuata con il consenso degli assicurati. L'assicurazione deve essere praticata secondo il principio della mutualità;
  3. l'indennità giornaliera versata in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia ammonta almeno all'80 per cento del guadagno assicurato. Quest'ultimo corrisponde almeno a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Essa è versata a decorrere dal 31° giorno di malattia durante almeno 730 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi. Per i disoccupati che si trovano soggetti al termine quadro previsto per la riscossione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le indennità giornaliere corrispondono almeno a quelle dell'assicurazione contro la disoccupazione. Durante i primi 30 giorni di malattia, il datore di lavoro versa il salario. L'inizio del versamento dell'indennità giornaliera può essere ulteriormente differito in base a un accordo contrattuale o a un disciplinamento di diritto pubblico che garantisca il versamento del salario da parte del datore di lavoro;
  4. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi è a carico del rispettivo datore di lavoro o dell'assicurazione contro la disoccupazione;
  5. è instaurata una compensazione dei rischi.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

Se la legge d'esecuzione concernente l'articolo 34bis a non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, per la stessa scadenza il Consiglio federale disciplina l'assicurazione per le indennità giornaliere mediante ordinanza.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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