L'iniziativa ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 36sexies cpv. 2 e 3
2Abrogato
3La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuati il raddoppio della galleria stradale del San Gottardo sulla strada nazionale A2, ampliata a quattro corsie, nonché le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 22
Abrogato
Art. 27 (nuovo)
La galleria stradale del San Gottardo sulla strada nazionale A2 è ampliata a quattro corsie per mezzo di un secondo cunicolo.