Iniziativa popolare federale 'misura nell'immigrazione'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 69ter cpv. 2

2La Confederazione emana una legge in tema di migrazione, contemplante il principio seguente:

Il numero annuo degli immigrati di tutte le categorie non deve superare quello degli emigrati di tutte le categorie dell'anno precedente. Sono eccettuati gli Svizzeri all'estero e i membri dei servizi diplomatici e consolari nonché delle organizzazioni internazionali.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 23 (nuovo)

1Fintanto che la legge sulla migrazione non sarà entrata in vigore, il principio di cui all'articolo 69ter capoverso 2 è applicato direttamente dal Consiglio federale.

2I trattati internazionali contrari alle nuove disposizioni dell'articolo 69ter capoverso 2 devono essere denunziati per il termine più vicino possibile, rispettivamente rinegoziati.

3Le nuove disposizioni costituzionali saranno messe in vigore dal Consiglio federale entro due anni dalla loro accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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