Iniziativa popolare federale 'Canapa svizzera'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 32quinquies (nuovo)

1La coltivazione, la distribuzione e l'uso della canapa indigena sono liberi.

2Le proibizioni e le condanne penali concernenti la canapa sono abrogate retroattivamente al 3 ottobre 1951.

3L'importazione e l'esportazione dei prodotti psicoattivi della canapa sono vietati.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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