L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 32quinquies (nuovo)
1La coltivazione, la distribuzione e l'uso della canapa indigena sono liberi.
2Le proibizioni e le condanne penali concernenti la canapa sono abrogate retroattivamente al 3 ottobre 1951.
3L'importazione e l'esportazione dei prodotti psicoattivi della canapa sono vietati.