Iniziativa federale per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'art. 29 della Costituzione federale viene cosi modificato:

Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:

Tasse d'entrata: a) i generi alimentari e gli altri necessari ai bisogni comuni della vita saranno nella tariffa tassati il più basso possibile; - b) eguale riguardo si avrà per le materie necessarie per l'industria e l'agricoltura; - c) gli oggetti di lusso saranno colpiti colle tasse più elevate. Quando non vi siano motivi impellenti in contrario queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll'estero.

Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.

La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e di mercato. La fissazione delle tasse di entrata e di sortita è determinata dalla legislazione federale. Non sono ammissibili in questa materia risoluzioni di natura urgente con esclusione del diritto di referendum. – Alla Confederazione resta tuttavia riservato, in casi eccezionali, il diritto di promulgare, a modifica delle surriferite disposizioni, delle misure speciali provvisorie. Il Consiglio federale può oltrechè promulgare queste misure speciali ordinarne anche l'applicazione provvisoria. Queste devono però essere immediatamente sottoposte per successiva approvazione dell'Assemblea federale. Se l'Assemblea federale non è riunita ne sarà investita alla prossima convocazione. Trascorsi tre mesi dalla promulgazione senza ottenere l'approvazione di queste misure speciali, il Consiglio federale deve tosto decretare che cessano di avere vigore. L'Assemblea federale accorda la propria approvazione mediante risoluzione federale che non può essere di natura urgente. Il Consiglio federale deve, se la risoluzione federale viene respinta in una eventuale votazione federale popolare e al più tardi entro tre mesi dai comizi popolari contrari a dette misure speciali, decretare che hanno cessato d'essere in vigore.

L'art. 89, alinea 2, viene cosi modificato:

Le risoluzioni federali previste dall'art. 29 non possono essere dichiarate di natura urgente.

Disposizioni provvisorie per l'art. 29: Sono revocate la risoluzione federale di natura urgente del 18 febbraio 1921 concernente le modificazioni provvisorie della tariffa doganale nonché le modificazioni apportate alla tariffa d'uso in base alla risoluzione federale (decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 1921). Entro novanta giorni al massimo dalla votazione popolare deve essere dichiarata la revoca delle modificazioni apportate alla tariffa d'uso col suddetto decreto 8 giugno 1921.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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