Iniziativa popolare federale 'volta a promuovere il risparmio energetico e a frenare lo spreco (Iniziativa 'energia e ambiente')'

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L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24octies cpv. 6 (nuovo)

  1. 6a.Per proteggere l'ambiente, il paesaggio e il clima la Confederazione adotta provvedimenti atti a stabilizzare e successivamente ridurre progressivamente a un livello sopportabile il consumo degli agenti energetici non rinnovabili.
  2. Per conseguire tali obiettivi la Confederazione riscuote una tassa d'incitamento sul consumo di tutti gli agenti energetici non rinnovabili e dell'elettricità prodotta dalle centrali idroelettriche con una potenza superiore a un Megawatt. Il Consiglio federale ne stabilisce le aliquote. Esso presenta annualmente un rapporto al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi.
  3. La tassa deve essere compatibile con il commercio esterno. Possono essere emanate disposizioni legislative speciali limitate nel tempo, specialmente per le aziende con consumo energetico particolarmente elevato. Gli effetti sull''indicizzazione possono essere neutralizzati. Le aspettative economiche regionali sono tenute in considerazione nella misura in cui non contrastino con gli obiettivi ai sensi della lettera a.
  4. Il ricavato netto è impiegato per compensare gli oneri gravanti sulle economie domestiche e sulle aziende in modo socialmente sopportabile e senza influire sulla quota parte delle spese pubbliche. La compensazione favorisce le economie domestiche e le aziende, in modo che sia premiata l'utilizzazione parsimoniosa ed efficiente di energia.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 21 (nuovo)

Qualora la legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione dell'articolo 24octies capoverso 6, il Consiglio federale emana tramite ordinanza disposizioni d'esecuzione con entrata in vigore immediata. Il consumo di agenti energetici non rinnovabili è stabilizzato entro otto anni dall'accettazione dell'articolo 24octies capoverso 6 e successivamente ridotto in media dell'uno cento all'anno durante 25 anni.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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