L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art . 37bis cpv. 4 (nuovo)
- La velocità massima generale per gli autoveicoli leggeri e i motoveicoli è, sulle strade fuori delle località, di 80 km/h. Su tratti particolarmente idonei possono essere ammesse velocità superiori.
- Per aumentare la sicurezza del traffico, nonché per ragioni di protezione dell'ambiente, possono essere prescritti limiti di velocità inferiori.
- Le misure che derogano alla velocità massima generale sottostanno al referendum facoltativo.