L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 51 (nuovo)
1Sul territorio svizzero non è autorizzata la diffusione, attraverso i massmedia, di immagini destinate allo sfruttamento mercantile della violenza e della sessualità, sprezzanti la dignità umana o neganti l'uguaglianza tra uomo e donna.
2La legge definisce le modalità d'applicazione e le sanzioni in caso d'infrazione.