Iniziativa popolare 'Per la limitazione delle immigrazioni'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

I

Art. 69ter cpv. 1 secondo periodo (nuovo), cpv. 2 e 3-5 (nuovi)

1...Essa [la Confederazione] prende provvedimenti contro l'inforestierimento della Svizzera.

2Il numero degli stranieri che immigrano annualmente in Svizzera per dimorarvi durevolmente e quello delle trasformazioni annue dei permessi di dimora di durata limitata in permessi di dimora duratura non devono, complessivamente, superare il numero degli stranieri con permesso di dimora duratura emigrati nell'anno precedente. Gli annuali e i domiciliati sono considerati dimoranti duraturi.

3Il numero dei permessi di dimora di durata limitata per stranieri esercitanti o no un'attività lucrativa dev'essere limitato. Tali permessi non conferiscono diritto alcuno all'ottenimento di un permesso di dimora duratura. Il numero dei permessi annui per stagionali non dev'essere superiore a 100 000.

4Il numero dei frontalieri non dev'essere superiore a 90 000. Sono considerati frontalieri soltanto le persone nate o cresciute nella regione di confine. La regione di confine non può essere ampliata.

5L'accoglimento definitivo dei rifugiati sottostà alla limitazione di cui al capoverso 2.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie, art. 19

1Fintanto che la popolazione della Svizzera supera i 6,2 milioni di abitanti, il numero degli immigrati giusta l'articolo 69ter può ascendere al massimo ai due terzi degli emigrati stranieri dell'anno precedente. Questa disposizione rimane in vigore per quindici anni.

2La limitazione del numero dei frontalieri e dei permessi per stagionali dev'essere attuata entro quattro anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 69ter.

3I trattati internazionali e le leggi contrarie alle nuove disposizioni dell'articolo 69ter devono essere denunziati, rispettivamente modificate, per il termine più vicino possibile.

III

Le nuove disposizioni costituzionali entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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