L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 36bis cpv. 4 e 5
4Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell'onere che quelle cagionano al Cantone, dell'interesse e della capacità finanziaria del medesimo.
5Abrogato
Art. 36ter
1La Confederazione assegna per scopi inerenti al settore stradale i tre quinti del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti e l'intero prodotto di un eventuale sopraddazio sui carburanti nel modo seguente:
- come contributi della Confederazione alle spese per le strade nazionali;
- come contributi alle spese per la costruzione delle altre strade principali appartenenti ad una rete da designare dal Consiglio federale e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;
- come contributi generali alle spese per le strade aperte agli autoveicoli;
- come contributi suppletivi agli oneri stradali dei Cantoni bisognevoli d'una perequazione finanziaria;
- come contributi ai Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per le loro strade alpine che servono al traffico internazionale;
- per provvedimenti intesi a migliorare la sicurezza stradale, ad alleggerire le strade dal traffico pesante, a favorire la protezione dell'ambiente e a promuovere la separazione delle correnti di traffico sul piano locale e regionale;
- per la ricerca nel settore stradale.
2Nella misura in cui siano necessari mezzi supplementari per adempiere gli scopi elencati nel capoverso 1, la Confederazione riscuote un sopraddazio. L'entità del sopraddazio è delimitata dalle spese annuali della Confederazione per scopi inerenti al settore stradale giusta il capoverso 1; tuttavia il sopraddazio non può essere superiore ad una volta e mezza il prodotto netto dei dazi d'entrata.
3Gli introiti la cui destinazione è vincolata in base alla presente disposizione devono essere ripartiti tra Confederazione e Cantoni proporzionalmente alle loro spese stradali.
Disposizioni transitorie, art. 18 (nuovo)
1Con riserva di una modificazione legislativa, il sopraddazio sui carburanti è di 30 centesimi il litro.
2Se il prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti non varia considerevolmente, l'importo annuo dei contributi ai Cantoni giusta l'articolo 36ter capoverso 1 lettere b, c, d, e, è almeno pari a quello del 1982.
3Fino all'entrata in vigore della legislazione sulla manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali la Confederazione partecipa a queste spese secondo le linee direttive date nell'articolo 36bis capoverso 4.
4Le presenti disposizioni transitorie sono valide per un periodo massimo di 10 anni, a partire dalla data della loro approvazione da parte del popolo e dei Cantoni.