L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 36quater (nuovo)
1La Confederazione riscuote sul traffico degli automezzi pesanti una tassa proporzionale alle loro prestazioni; la tassa è determinata secondo i costi cagionati ma non coperti da questo traffico, segnatamente secondo i costi per la manutenzione delle strade, per le misure di protezione contro i rumori e per la riparazione dei danni arrecati agli edifici.
2La legge stabilisce i presupposti e l'ammontare delle quote cantonali al prodotto netto della tassa.
Disposizioni transitorie, art. 16
Fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 36quater, la tassa sul traffico pesante è disciplinata per ordinanza del Consiglio federale, osservati i principi seguenti:
- Per i veicoli svizzeri, la tassa è riscossa come importo forfetario annuo; per quelli esteri, come importo forfetario annuo o come importo forfetario per ogni passaggio del confine.
- Sottostanno alla tassa, con riserva della lettera c, gli autocarri, i trattori a sella o gli autobus con un peso complessivo superiore a 3,5t, come anche i rimorchi con un carico utile superiore a 2,5 t.
- Sono esenti dalla tassa:
- i veicoli dei servizi pubblici,
- gli autobus del traffico pubblico di linea,
- gli scuolabus,
- le macchine di lavoro impiegate nell'agricoltura e nella selvicoltura.
- L'assoggettamento alla tassa inizia con il secondo anno civile successivo all'accettazione dell'articolo costituzionale. L'importo forfetario annuo, graduato secondo il tipo ed il peso complessivo dei veicoli, si situa inizialmente tra i 500 e i 10 000 franchi. La tassa aumenta ogni anno di un decimo fino al raggiungimento di un importo doppio di quello iniziale.
- Il 30 per cento del prodotto netto della tassa è devoluto alla Confederazione e il 70 per cento ai Cantoni. Per la ripartizione tra i Cantoni è tenuto conto dei costi non coperti a tenore dell'articolo 36quater. Il Consiglio federale consulta in merito i Cantoni.