Iniziativa popolare 'Per una giusta imposizione del traffico pesante (tassa sul traffico pesante)'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 36quater (nuovo)

1La Confederazione riscuote sul traffico degli automezzi pesanti una tassa proporzionale alle loro prestazioni; la tassa è determinata secondo i costi cagionati ma non coperti da questo traffico, segnatamente secondo i costi per la manutenzione delle strade, per le misure di protezione contro i rumori e per la riparazione dei danni arrecati agli edifici.

2La legge stabilisce i presupposti e l'ammontare delle quote cantonali al prodotto netto della tassa.

Disposizioni transitorie, art. 16

Fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 36quater, la tassa sul traffico pesante è disciplinata per ordinanza del Consiglio federale, osservati i principi seguenti:

  1. Per i veicoli svizzeri, la tassa è riscossa come importo forfetario annuo; per quelli esteri, come importo forfetario annuo o come importo forfetario per ogni passaggio del confine.
  2. Sottostanno alla tassa, con riserva della lettera c, gli autocarri, i trattori a sella o gli autobus con un peso complessivo superiore a 3,5t, come anche i rimorchi con un carico utile superiore a 2,5 t.
  3. Sono esenti dalla tassa:

    • i veicoli dei servizi pubblici,
    • gli autobus del traffico pubblico di linea,
    • gli scuolabus,
    • le macchine di lavoro impiegate nell'agricoltura e nella selvicoltura.

  4. L'assoggettamento alla tassa inizia con il secondo anno civile successivo all'accettazione dell'articolo costituzionale. L'importo forfetario annuo, graduato secondo il tipo ed il peso complessivo dei veicoli, si situa inizialmente tra i 500 e i 10 000 franchi. La tassa aumenta ogni anno di un decimo fino al raggiungimento di un importo doppio di quello iniziale.
  5. Il 30 per cento del prodotto netto della tassa è devoluto alla Confederazione e il 70 per cento ai Cantoni. Per la ripartizione tra i Cantoni è tenuto conto dei costi non coperti a tenore dell'articolo 36quater. Il Consiglio federale consulta in merito i Cantoni.

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Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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