Iniziativa popolare 'Per la cultura'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27septies (nuovo)

1La Confederazione rende possibile e promuove la creazione culturale; essa protegge il patrimonio culturale esistente ed agevola l'accesso alla vita culturale. Le misure prese dalla Confederazione tengono conto degli interessi particolari delle minoranze e delle regioni del Paese meno favorite. La sovranità dei Cantoni nel campo culturale è garantita.

2La Confederazione:

  1. preserva la pluralità linguistica e culturale della Svizzera:
  2. sostiene la creazione artistica e le infrastrutture culturali;
  3. promuove le relazioni culturali tra le regioni del Paese e con l'estero:
  4. conserva e tutela i beni culturali e i monumenti.

3Per adempiere questi compiti, la Confederazione dispone annualmente dell'uno per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione; l'Assemblea federale può, tenendo conto della situazione finanziaria della Confederazione aumentare o ridurre di un quarto questo ammontare.

4Le disposizioni d'esecuzione sono emanate in forma di leggi federali o di decreti federali d'obbligatorietà generale.

Disposizione transitoria

Fino all'emanazione delle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 27septies, il Consiglio federale gestisce le spese culturali previste nell'articolo 27septies capoverso 3 giusta le legge e i decreti federali vigenti.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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