L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 29 maggio 1874 è completata come segue:
I
Articolo 89 capoverso 3
3I trattati internazionali conchiusi per una durata determinata o indeterminata devono essere parimente sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto oppure da otto Cantoni.
L'articolo 89 capoverso 4 è abrogato.
II
L'articolo 89 capoverso 3 entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni e dopo il decreto d'accertamento dell'Assemblea federale.
Allo stesso momento decorre il termine di referendum per i trattati internazionali in vigore, conchiusi per una durata determinata.