Sistema moderno di previdenza AVSI.

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

L'articolo 34quater delle Costituzione federale dev'essere sostituito dalla seguente disposizione:

1Ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi dev'essere assicurato, in via legislativa, un reddito sufficiente ed adeguato al loro abituale tenore di vita. Provvedono a tale scopo l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le opere di previdenza delle aziende, amministrazioni e associazioni come anche la previdenza autonoma.

2L'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dev'essere impostata in modo da coprire constantamente il fabbisogno medio. Essa è finanziata:

  1. mediante contributi degli assicurati, non eccedenti l'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, il datore di lavoro versando la metà dei contributi dei suoi lavoratori;
  2. mediante gli interessie del fondo di compensazione;
  3. mediante un contributo della Confederazione, fino a concorrenza di un terzo delle spese, che va innanzitutto attinto ai proventi dell'imposizione sul tabacco e sull'alcole.

3Per i lavoratori, nella misura in cui l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non consente loro di conservare il tenore di vita abituale, devono essere prese misure completive di previdenza. Analoghi provvedimenti possono essere introdotti anche a favore delle persone con attività lucrativa indipendente. Ne sono incaricati le istituzioni aziendali e amministrative, le assicurazioni professionali e gli istituti analoghi. La legge disciplina:

  1. il campo d'applicazione e il genere della previdenza completiva;
  2. l'obbligo del datore di lavoro di finanziare metà della previdenza prescritta per i suoi lavoratori nonchè la partecipazione dei lavoratori alla creazione a ll'amministrazione degli istituti di previdenza;
  3. la conversazione integrale della previdenza in caso di cambiamento d'impiego, nel limite dei contributi prescritti;
  4. l'esenzione fiscale dei contributi e delle pretese d'aspettativa.

4La Confederazione promuove la previdenza autonoma mediante provvedimenti di politica fiscale e della proprietà.

5La Confederazione cura l'integrazione degli invalidi. Essa promuove le istituzioni e le organizzazioni di pubblica utilità che si occupano dell'assistenza e della cura ai vecchi e agli invalidi.

II

Nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale è inserito il seguente articolo:

Dopo l'accettazione dell'articolo 34quater, sono applicabili le seguenti disposizioni:

  1. Le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ammontano almeno ai tre quinti delle rendite massime.
  2. I sussidi federali per le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965 vanno diminuiti nella misura in cui sono aumentate le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
  3. I contributi legali per la previdenza completiva dei lavoratori giusta l'articolo 34quater capoverso 3 devono essere aumentati, entro sei anni, all'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, semprechè non ne derivi una superassicurazione.
  4. La vigente aliquota di contributo dell'ente pubblico al finanziamento dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e delle prestazioni completive non può, nel complesso, essere ridotta.
  5. Il fondo speciale della Confederazione per l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti va aggiunto al relativo fondo di compensazione.
  6. L'articolo 32bis capoverso 9 è abrogato.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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