L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
L'articolo 34quater delle Costituzione federale dev'essere sostituito dalla seguente disposizione:
1Ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi dev'essere assicurato, in via legislativa, un reddito sufficiente ed adeguato al loro abituale tenore di vita. Provvedono a tale scopo l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le opere di previdenza delle aziende, amministrazioni e associazioni come anche la previdenza autonoma.
2L'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dev'essere impostata in modo da coprire constantamente il fabbisogno medio. Essa è finanziata:
- mediante contributi degli assicurati, non eccedenti l'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, il datore di lavoro versando la metà dei contributi dei suoi lavoratori;
- mediante gli interessie del fondo di compensazione;
- mediante un contributo della Confederazione, fino a concorrenza di un terzo delle spese, che va innanzitutto attinto ai proventi dell'imposizione sul tabacco e sull'alcole.
3Per i lavoratori, nella misura in cui l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non consente loro di conservare il tenore di vita abituale, devono essere prese misure completive di previdenza. Analoghi provvedimenti possono essere introdotti anche a favore delle persone con attività lucrativa indipendente. Ne sono incaricati le istituzioni aziendali e amministrative, le assicurazioni professionali e gli istituti analoghi. La legge disciplina:
- il campo d'applicazione e il genere della previdenza completiva;
- l'obbligo del datore di lavoro di finanziare metà della previdenza prescritta per i suoi lavoratori nonchè la partecipazione dei lavoratori alla creazione a ll'amministrazione degli istituti di previdenza;
- la conversazione integrale della previdenza in caso di cambiamento d'impiego, nel limite dei contributi prescritti;
- l'esenzione fiscale dei contributi e delle pretese d'aspettativa.
4La Confederazione promuove la previdenza autonoma mediante provvedimenti di politica fiscale e della proprietà.
5La Confederazione cura l'integrazione degli invalidi. Essa promuove le istituzioni e le organizzazioni di pubblica utilità che si occupano dell'assistenza e della cura ai vecchi e agli invalidi.
II
Nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale è inserito il seguente articolo:
Dopo l'accettazione dell'articolo 34quater, sono applicabili le seguenti disposizioni:
- Le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ammontano almeno ai tre quinti delle rendite massime.
- I sussidi federali per le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965 vanno diminuiti nella misura in cui sono aumentate le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- I contributi legali per la previdenza completiva dei lavoratori giusta l'articolo 34quater capoverso 3 devono essere aumentati, entro sei anni, all'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, semprechè non ne derivi una superassicurazione.
- La vigente aliquota di contributo dell'ente pubblico al finanziamento dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e delle prestazioni completive non può, nel complesso, essere ridotta.
- Il fondo speciale della Confederazione per l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti va aggiunto al relativo fondo di compensazione.
- L'articolo 32bis capoverso 9 è abrogato.