Iniziativa popolare 'Assicurazione sociale contro le malattie'

L'iniziativa popolare per l'istituzione di un'assicurazione sociale contro le malattie del 31 marzo 1970 è sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni

Essa è del seguente tenore:

Gli articoli 34bis e 34quinquies capoverso 4 della Costituzione federale sono sostituiti dalla seguente disposizione:

Art. 34bis (nuovo)

1La Confederazione istituisce per via legislativa, tenendo conto delle casse malati già esistenti, l'assicurazione in caso di malattia e di maternità come anche in caso d'infortuni.

2L'assicurazione della cura medica e dei medicamenti, compresa la cura dentaria, è obbligatoria. Nel caso di malattie onerose o di lunga durata oppure di infortuni parificabili a tali malattie, ma non assicurati giusta il capoverso 4, di ospedalizzazione o di maternità, essa copre le spese complessive, nel quadro dei principi definiti nella legislazione.

3L'assicurazione per perdita di guadagno è obbligatoria almeno nei casi previsti al capoverso 2. Le sue prestazioni devono essere stabilite in modo che l'indennità giornaliera di malattia deve ammontare ad almeno 1'80% del reddito precedente e, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, corrispondere almeno alle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità. Il limite massimo assicurabile dev'essere stabilito per legge.

4Per i prestatori d'opera, l'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. La Confederazione può estendere l'obbligo ad altre categorie.

5Le prestazioni di cui ai capoversi 2 e 3 sono finanziate da contributi della Confederazione, dei Cantoni e degli assicurati. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa e le loro famiglie, i contributi sono stabiliti in una percentuale del reddito del lavoro. Nel caso di prestatori d'opera, il datore di lavoro assume almeno la metà del contributo.

6La Confederazione e gli istituti assicuratori promuovono ogni provvedimento inteso a prevenire malattie o infortuni.

7La Confederazione provvede al coordinamento con gli altri rami dell'assicurazione sociale.

8La legislazione disciplina ogni altro particolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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