Utilizzazione delle forze idrauliche

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

Art. 24bis

L'utilizzazione delle forze idrauliche è posta sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La legislazione federale emanerà le disposizioni generali necessarie a tutela del pubblico interesse e a garanzia che le forze idrauliche vengano utilizzate in modo razionale. Essa terrà conto, per quanto possibile, degli interessi della navigazione.

Salvo questa riserva, spetta ai Cantoni di regolare l'utilizzazione delle forze idrauliche.

Se però un tratto di corso d'acqua, utilizzato per l'ottenimento di una forza idraulica, è sotto la sovranità di più Cantoni, e questi non riescono a mettersi d'accordo per una concessione comune, spetta alla Confederazione di accordare la concessione. Spetta parimenti alla Confederazione, sentito il parere dei Cantoni interessati, di accordare la concessione su corsi d'acqua costituenti frontiera nazionale.

Le tasse e diritti da pagarsi per l'utilizzazione delle forze idrauliche appartengono ai Cantoni o agli aventi diritto secondo la legislazione.

La Confederazione fissa, dopo aver sentito i Cantoni interessati, e tenendo equamente conto della loro legislazione, le tasse e diritti da pagarsi per le concessioni di sua competenza. I Cantoni determinano entro i limiti che saranno fissati dalla legislazione federale, le tasse e diritti da corrispondersi per le altre concessioni.

L'esportazione all'estero di energia prodotta dalle forze idrauliche non può farsi se non coll'autorizzazione della Confederazione.

In tutte le concessioni idrauliche che saranno accordate dopo entrato in vigore il presente articolo verranno riservate le disposizioni della futura legislazione federale.

La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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