L’iniziativa ha il seguente tenore:
Art.1
I cittadini svizzeri sottoscritti, aventi diritto di voto, presentano la domanda d’iniziativa sotto forma generale (art. 121, cpv. 4 e 5, della Costituzione federale), intesa alla revisione delle basi costituzionali della legislazione federale sull’alcole (art. 32 bis della Costituzione federale) secondo i punti di vista seguenti:
- Per infrenare l’alcolismo e, conseguentemente, per aumentare la sicurezza della circolazione stradale, l’imposizione deve essere estesa a tutte le bevande alcoliche. Essa sarà graduata secondo il contenuto in alcole e calcolata in modo da far si che il consumo diminuisca.
- Il commercio illegale dell’acquavite deve essere soppresso con provvedimenti efficaci, che, se necessario, portino anche, dietro indennità, all’abolizione delle distillerie domestiche.
- Il prodotto dell’imposizione sarà ripartito, secondo un modo di distribuzione da stabilirsi nella Costituzione federale, tra la Confederazione e i Cantoni. Esso sarà impiegato, almeno nella misura attuale, per l’assicurazione vecchiaia e superstiti, per la lotta contro l’alcolismo e per i bisogni generali dei Cantoni. Il di più sarà destinato alla lotta contro l’inquinamento delle acque.