Iniziativa popolare 'Rendite AVSI e rincaro'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini, aventi diritto di voto, chiedono a mezzo dell'iniziativa, conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale, che l'articolo 34quater di detta Costituzione, sia completato come segue:

(Cap.8)La rendita vecchiaia semplice completa, ordinaria e straordinaria, è di almeno 125 franchi al mese. Qualsiasi rendita semplice di vecchiaia è di almeno 30 franchi superiore che nel gennaio 1960.

(Cap. 9)Per tutti gli aventi diritto residenti nella Svizzera viene poi concessa una indennità integrativa di carovita. Ogni volta che l'indice del costo della vita aumenterà oltre i dieci punti al disopra dei 180, tutte le rendite semplici di vecchiaia, ordinarie e straordinarie, saranno aumentate di almeno 10 franchi al mese.

(Cap.10)Tutte le altre rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità, usufruiranno di questi miglioramenti nella misura stabilita dalla legge.

(Disposizioni transitorie) Le rendite e le indennità di carovita fissate dall'articolo 34quater capoversi 8-10 della Costituzione federale, entreranno in vigore tre mesi dopo l'adozione da parte del popolo di questa iniziativa. Se l'iniziativa popolare non venisse accettata che dopo il 1. luglio 1963, le rendite integrative saranno versate con effetto retroattivo al 1. luglio 1963.

Il testo tedesco è designato autentico per la riuscita dell'iniziativa.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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