Iniziativa popolare 'Aumento rendite AVS e principio di ripartizione'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, chiedono che all'attuale articolo 34quater della Costituzione federale sia sostituito il nuovo articolo 34quater seguente:

Art. 34quater

  1. La Confederazione istituisce un'assicurazione vecchiaia e superstiti generale e obbligatoria. La legislazione federale regola i particolari nel quadro dei principi che seguono.
  2. Le rendite devono essere fissate ex-novo periodicamente, almeno ogni 5 anni, in base ad un preventivo da compilare sulla scorta delle entrate e delle uscite prevedibili dell'assicurazione, calcolate sullo sviluppo della popolazione e dell'economia, ritenuto un adattamento ad un reddito nazionale nominalmente aumentato. Le quote delle rendite del periodo precedente non possono essere ridotte.
  3. Per la compensazione di oscillazioni viene creato un fondo di compensazione, che non può superare, col tempo, il doppio dell'importo della somma annua più elevata presumibile delle rendite, nel corso del periodo di calcolo, nè scendere al disotto di questo importo.
  4. Le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni all'assicurazione vecchiaia e superstiti non possono essere più elevate della metà del fabbisogno globale dell'assicurazione, calcolato sulla media del corrispettivo periodo quinquennale di calcolo. La Confederazione corrisponde le sue prestazioni in primo luogo dalle entrate di sua spettanza sull'imposizione fiscale del tabacco e delle bevande alcooliche distillate.
  5. La Confederazione introduce, in via legislativa, una assicurazione di invalidità, che essa può dichiarare di carattere obbligatorio generale o limitata ad alcune classi della popolazione.
  6. L'esecuzione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità avviene con la collaborazione dei Cantoni e delle associazioni professionali; possono essere prese in considerazione anche casse di assicurazione private e, per l'assicurazione invalidità, anche altre organizzazioni adatte.

Disposizione transitorie

  1. L'adattamento della legislazione esistente ai nuovi principi del presente articolo da parte dell'assemblea federale deve essere attuato entro due anni dall'accettazione del nuovo articolo costituzionale.
  2. Le quote in vigore al 31 dicembre 1958 per le rendite di vecchiaia, vedove e orfani devono essere aumentate – dopo l'entrata in vigore del presente articolo costituzionale – del 30 per cento in media.
  3. Il fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere mantenuto nello stato raggiunto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se a quel momento il limite fissato nel capoverso 3 del presente articolo è superato.

Il testo tedesco fa stato per la riuscita dell'iniziativa.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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