Iniziativa popolare 'Introduzione dell'assicurazione invalidità'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 34quater della Costituzione federale, alinea 1, seconda parte della frase, il quale dice: ”...essa ha la facoltà d'introdurre più tardi anche l'assicurazione contro l'invalidità”, è abrogato e sostituito con il seguente alinea 1bis:

Art. 34quater alinea 1bis

La Confederazione istituisce, per via legislativa, l'assicurazione invalidità, tramite la quale promuove l'incorporazione in un lavoro lucrativo, degli invalidi totalmente o parzialmente capaci di guadagnarsi l'esistenza, procura a tutti gli invalidi le protesi e gli altri mezzi ausiliari necessari, e garantisce agli invalidi incapaci in tutto o in parte di guadagnarsi l'esistenza, delle rendite che permettano loro di vivere.

L'articolo 34quater della Costituzione federale viene completato con la seguente disposizione transitoria:

Art. 34quater disposizione transitoria

Dal momento dell'accettazione di questo articolo costituzionale e fino all'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione invalidità, saranno annualmente messe a disposizione, prelevandole dai mezzi della Confederazione, le somme necessarie per promuovere, mediante adeguati provvedimenti, la reincorporazione nella vita lucrativa, dei minorati fisicamente e intellettualmente, per procurare a tutti gli invalidi bisognosi le necessarie protesi e altri mezzi ausiliari, e per corrispondere agli invalidi bisognosi incapaci in tutto o in parte di guadagnarsi la vita, rendite transitorie che assicurino loro l'esistenza.”

Le modalità d'applicazione saranno regolate mediante decreto dell'Assemblea federale, soggetto a referendum facoltativo.

Il testo tedesco è determinante per la riuscita dell'iniziativa.

L'iniziativa prevede una clausola di ritiro.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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