Iniziativa popolare federale 'Per la promozione del potere d’acquisto (Iniziativa sul potere d’acquisto)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 1–3
quater
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto con un’aliquota normale massima dell’8,1 per cento e un’aliquota ridotta massima del 2,6 per cento:
a. sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto); e
b. sull’importazione di beni (imposta sull’importazione).
2–3quater Abrogati

Art. 197 n. 17
2
17. Disposizione transitoria dell’articolo 130 (Imposta sul valore aggiunto)
1 Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale riduce al 4 per cento l’aliquota normale dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
2 Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale esenta dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni assoggettate all’aliquota ridotta e quelle assoggettate all’aliquota speciale.
3 Entro quattro anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale abolisce l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; si impegna inoltre a ridurre l’imposta sull’acquisto e quella sull’importazione a medio termine e ad abolirle completamente a più lungo termine.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 02.12.2025 9:01

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