La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 89 cpv. 3bis
3bis Le superfici idonee di edifici e impianti devono essere utilizzate per la produzione di energie rinnovabili. Sono eccettuati i casi in cui l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile è incompatibile con interessi preponderanti di protezione o per altri motivi è sproporzionata. La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Può prevedere misure di sostegno finanziario.
Art. 197 n. 152
15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 3bis (Utilizzo di superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili)
1 L’obbligo di utilizzare le superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili decorre:
a. per edifici e impianti nuovi nonché per importanti misure di ristrutturazione e rinnovo, in particolare in caso di risanamento di tetti, un anno dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni;
b. per edifici e impianti esistenti, 15 anni dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni; per evitare casi di rigore il termine può essere prorogato fino al 2050 in singoli casi.
2 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoverso 3bis entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.