Iniziativa popolare federale 'Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 6–8

6 Lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili per il miglioramento dell’efficienza energetica sono d’interesse nazionale. Nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto del federalismo, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano per accelerare e promuovere lo sfruttamento e l’utilizzazione di tale potenziale in modo completo, tempestivo e diversificato ai fini di un’elevata sicurezza dell’approvvigionamento.

7 Se l’importazione netta di elettricità nel semestre invernale eccede un valore soglia vincolante stabilito dalla Confederazione, quest’ultima prende provvedimenti per aumentare la produzione invernale e l’efficienza energetica fino a quando il valore soglia può essere rispettato. In tal caso, la produzione invernale è aumentata prioritariamente mediante lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili di cui al capoverso 6.

8 La Confederazione emana prescrizioni sulla promozione d’impianti e di provvedimenti per lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale di cui al capoverso 6. La promozione è volta al rispetto duraturo del valore soglia di cui al capoverso 7.

Art. 197 n. 15[2]

15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6–8 (Energie rinnovabili ed efficienza energetica)

1 Fintanto che il valore soglia di cui all’articolo 89 capoverso 7 non può essere durevolmente rispettato, l’interesse nazionale secondo l’articolo 89 capoverso 6 alla costruzione, all’ampliamento, al rinnovamento di impianti o al rilascio di concessioni per impianti nonché all’infrastruttura necessaria al trasporto dell’energia prodotta da tali impianti ha la priorità sugli altri interessi nazionali. Tale interesse nazionale preponderante vale anche per i Cantoni e i Comuni.

2 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoversi 6–8 entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.


[1]     RS 101

[2]     Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 29.04.2024 14:26

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