Iniziativa popolare federale 'Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 128 cpv. 3bis

3bis Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.

Art. 197 n. 15[2]

15. Disposizione transitoria dell’art. 128 cpv. 3bis (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta)

1 Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 128 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.

2 Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell’ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi:

  1. oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull’imposta federale diretta; ed
    1. è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.

[1] RS 101

[2]       Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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