La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 128 cpv. 3bis
3bis Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.
Art. 197 n. 15[2]
15. Disposizione transitoria dell’art. 128 cpv. 3bis (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta)
1 Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 128 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.
2 Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell’ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi:
- oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull’imposta federale diretta; ed
- è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.