Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 2 lett. cbis

In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

cbis. per il calcolo delle rendite ordinarie, le persone assicurate coniugate sono equiparate agli altri assicurati; la riduzione della somma delle due rendite per coniugi non è ammissibile.

Art. 197 n. 15

15. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. cbis (Equiparazione del matrimonio nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)

Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera cbis da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.

Affinché le persone assicurate coniugate siano equiparate agli altri assicurati, nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce, in particolare, che la somma delle rendite per coniugi non è ridotta a causa dello stato civile e che le persone assicurate coniugate che non esercitano un’attività lucrativa versano contributi.


[1] RS 101

[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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