La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 112 cpv. 2 lett. cbis
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
cbis. per il calcolo delle rendite ordinarie, le persone assicurate coniugate sono equiparate agli altri assicurati; la riduzione della somma delle due rendite per coniugi non è ammissibile.
Art. 197 n. 15
15. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. cbis (Equiparazione del matrimonio nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)
1 Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera cbis da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.
2 Affinché le persone assicurate coniugate siano equiparate agli altri assicurati, nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce, in particolare, che la somma delle rendite per coniugi non è ridotta a causa dello stato civile e che le persone assicurate coniugate che non esercitano un’attività lucrativa versano contributi.