Iniziativa popolare federale 'Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile – Un progresso per la salute e l’ambiente (Iniziativa Saferphone)'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 118 cpv. 2 lett. d[2]

2 [La Confederazione] Emana prescrizioni su:

d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

Art. 118c[3] Protezione dalle radiazioni non ionizzanti

1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate tecnicamente.

2 Provvedono affinché sia garantito l’impiego di tecnologie a emissioni ridotte in tutti gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi rispettano il principio della minor esposizione possibilmente raggiungibile. I valori limite sono determinati conformemente a tale principio.

3 Per i collegamenti radio sono determinanti percorsi di trasmissione brevi e un’esposizione di terzi bassa.

4 La fornitura di servizi di telecomunicazione alle unità abitative e alle unità aziendali avviene in linea di massima tramite la rete via cavo.

5 La Confederazione e i Cantoni privilegiano e promuovono l’impiego di tecnologie che non emettono onde elettromagnetiche.

Art. 197 n. 15[4]

15. Disposizione transitoria degli art. 118 cpv. 2 lett. d e 118c (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)

1 L’Assemblea federale emana la legge d’esecuzione degli articoli 118 capoverso 2 lettera d e 118c entro tre anni dall’accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se la legge d’esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione.

2 Fino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche si applica quanto segue:

  1. per la comunicazione con gli apparecchi terminali nelle reti mobili devono essere impiegate esclusivamente le frequenze portanti comprese nelle bande di frequenze date in concessione fino al 31 dicembre 2021;
  2. le limitazioni preventive delle emissioni previste dall’ordinanza del 23 dicembre 1999[5] sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere attenuate.

[1] RS 101

[2]La numerazione definitiva della presente enumerazione sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

[3] La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

[4] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale.

[5] RS 814.710

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Ultima modifica 30.04.2024 15:05

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