La Costituzione federale[4] è modificata come segue:
Art. 59 Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente
1 Le persone di cittadinanza svizzera prestano un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.
2 Questo servizio è prestato sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.
3 È garantito l'effettivo regolamentare dei servizi d'intervento in caso di crisi, in particolare:
a. dell'esercito;
b. della protezione civile.
4 Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, chi non presta il servizio obbligatorio a beneficio della collettività e dell'ambiente è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
5 La legge stabilisce se e in che misura un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente è prestato da persone che non hanno la cittadinanza svizzera.
6 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
7 Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Art. 61 cpv. 3–5
Abrogati
Art. 197 n. 15[5]
15. Disposizione transitoria dell'art. 59 (Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 59 entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana entro tre anni dal suo scadere.