Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)'

La Costituzione federale[4] è modificata come segue:

Art. 59             Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente

1 Le persone di cittadinanza svizzera prestano un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.

2 Questo servizio è prestato sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.

3 È garantito l'effettivo regolamentare dei servizi d'intervento in caso di crisi, in particolare:

a. dell'esercito;

b. della protezione civile.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, chi non presta il servizio obbligatorio a beneficio della collettività e dell'ambiente è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

5 La legge stabilisce se e in che misura un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente è prestato da persone che non hanno la cittadinanza svizzera.

6 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.

7 Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 61 cpv. 3–5

Abrogati

Art. 197 n. 15[5]

15. Disposizione transitoria dell'art. 59 (Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 59 entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana entro tre anni dal suo scadere.


[4]     RS 101

[5]     Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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