Iniziativa popolare federale 'Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)'

La Costituzione1 federale è modificata come segue:

Art. 95a Indennità in caso di epidemia 

1 La Confederazione emana prescrizioni sull’indennità destinata alle imprese, ai lavoratori indipendenti e agli operatori culturali occasionali in caso di epidemia.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l’indennità è concessa a chi è colpito in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità;
b. l’indennità copre le spese correnti non coperte e la perdita di guadagno; 
c. l’indennità è concessa dall’autorità che ha la responsabilità principale dell’emanazione della misura;
d. il diritto all’indennità è sussidiario agli altri diritti legali o contrattuali. 

Art. 197 n. 13 
13. Disposizione transitoria dell’art. 95a (Indennità in caso di epidemia)

1 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 95a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

2 La legislazione d’esecuzione dell’Assemblea federale e le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:
a. le imprese, i lavoratori indipendenti e gli operatori culturali occasionali hanno diritto, conformemente all’articolo 95a capoverso 2, a un’indennità per le loro spese correnti non coperte; è tenuto conto delle strutture dei costi dei singoli settori;
b. l’indennità non determina una riduzione della deduzione dell’imposta precedente nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto; 
c. le imprese hanno diritto per tutti i loro impiegati all’indennità per lavoro ridotto sulla base di una procedura di annuncio semplificata e di un conteggio sommario; le casse di disoccupazione prendono a carico in modo proporzionale anche i contributi dei datori di lavoro, segnatamente quelli versati alla previdenza pubblica e alla previdenza professionale nonché alle casse di compensazione per gli assegni familiari; per le vacanze e i giorni festivi degli impiegati è concessa un’indennità proporzionale;
d. un’indennità per perdita di guadagno è concessa ai lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e alle persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 19824 sull’assicurazione contro la disoccupazione colpiti in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
3 RS 830.1
4 RS 837.0

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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